Corte costituzionale
Ordinanza n. 636/1987
Corte cost., ord. 30 dicembre 1987, n. 636
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 636/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 17 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:636
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, codice di procedura penale 1930
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 2909, codice civile
- art. 14, disposizioni sulla legge in generale
- art. 1, codice penale
- art. 42, codice penale
- art. 43, codice penale
Parametri
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 3984
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).
Massima n. 3985
I problemi interpretativi della norma da applicare nel giudizio a quo rientrano nella competenza del giudice remittente e non della Corte costituzionale onde e` manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata al riguardo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 cod. pen. e 14 preleggi, nella parte in cui, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 giugno 1982;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanze del 2 giugno, 9 giugno, 16 giugno e 23 giugno 1982;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza 2 giugno 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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