Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1985

Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1985
Data di deposito
23 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:160

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10945

Per quanto attiene a tutte le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni differenziate, il richiamo alla disciplina dell'art. 76 Cost. non e' appropriato essendosi al di fuori della delega legislativa, in quanto norme statutarie, di rango costituzionale, attribuiscono "in via permanente" al Governo competenze legislative aventi "carattere riservato e separato" rispetto a quelle previste, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica, ed esercitabili nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate. Ne' puo' ritenersi perentorio il termine di due anni fissato dall'art. 108, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, al suo inutile decorso non e' ricollegata alcuna conseguenza di natura giuridica. Di conseguenza, non puo' ritenersi illegittimo l'intero testo del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (contenente norme di attuazione di detto Statuto in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), perche' emanato oltre il termine succitato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 752 del 1976, sollevata in riferimento agli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale per il T.A.A. ed agli artt. 70, 76, 77 e 87 Cost.).

Massima n. 10946

Il conferimento da parte di norme statutarie, di rango costituzionale, di poteri legislativi al Governo - che li esercita nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate - ha "carattere riservato e separato" rispetto a quelli esercitabili, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica; inoltre, l'esercizio di tali poteri e' consentito al Governo "in via permanente", il che va inteso in termini compatibili col nostro sistema, cioe' in contrasto con il carattere meramente transitorio che si vorrebbe attribuire alla particolare fonte "norma d'attuazione" la permanenza deve essere riconosciuta ad essa fino a che non si esaurisca l'attuazione delle norme statutarie. - S. nn. 180/1980; 212/1984.

Massima n. 10947

Le limitazioni previste dagli artt. 9 e 46 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nei confronti del personale di lingua italiana, che non si trovasse in possesso dei requisiti dagli stessi richiesti, possono essere ritenute "praeter statutum", ma non "contra statutum", in quanto mirano a realizzare gli obiettivi fissati dall'art. 89 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Non violano gli artt. 3 e 97 Cost., giacche' il sacrificio consistente nella impossibilita' di occupare talune delle "titolarita' e dirigenze" libere per alcuni dipendenti in servizio prima della entrata in vigore del d.P.R. n. 752 non risulta con essi in contrasto in conseguenza della presa in considerazione "retroattiva", da parte del legislatore, di taluni presupposti temporalmente individuati riguardo ad un assetto di ruoli, ritenuto essenziale rispetto allo scopo perseguito dal precetto statutario, in quanto valutazioni "ex post" di presupposti anteriormente venuti in essere, al fine di statuire conseguenze nuove, sono consentite dall'ordinamento alla legge anche se cio' induce vera e propria retroattivita'. Non invocati a proposito appaiono, poi, gli artt. 3, 35 e 36 Cost., poiche' nessuno dei beni da essi protetto e' posto in pericolo dalle suddette disposizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 46 citati, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione).

Massima n. 10948

Come la Corte ha gia' affermato, attuazione degli Statuti delle Ragioni speciali possono contenere anche disposizioni "praeter (non contra) statutum" senza con cio' violare precetti costituzionali.

Massima n. 10949

L'ordinamento consente alla legge valutazioni ex post di presupposti anteriormente venuti in essere al fine di statuire conseguenze nuove, anche se cio' induce vera e propria retroattivita', specialmente se questa e' giustificata dal conseguimento di obiettivi imposti da norme di rango superiore.

Massima n. 10950

Qualora si tratti di realizzare le precondizioni perche' si creino posti da assegnare secondo il criterio della proporzionale etnica di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del Trentino-Alto Adige, non viene in rilievo il problema dell'uso della lingua tedesca perche' e' solo nella fase delle conseguenti assunzioni che assume rilevanza il requisito del bilinguismo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 46 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 - sollevata in riferimento all'art. 100 dello Statuto, in quanto non sarebbero giustificate le limitazioni alla progressione in carriera dei dipendenti di lingua italiana gia' in ruolo nella provincia di Bolzano, non imponendo la norma statutaria, nel riconoscere ai cittadini di lingua tedesca residenti in tale provincia la facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A., la conoscenza delle due lingue da parte di tutti i dipendenti pubblici - non essendo le disposizioni impugnate applicabili nel giudizio a quo perche' non evocabile nella circostanza il problema dell'uso della lingua tedesca).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in riferimento agli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e agli artt. 70, 76, 77 e 87 della Costituzione;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 46 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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