Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 24, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 25, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 23, comma 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 10, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 3, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 6, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 8, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 9, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 10, comma 3, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 5, comma 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 14, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 6, comma 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 30, comma 3, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 12, comma 3, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 26, comma 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 27, comma 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 11, comma 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • Titolo I, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 10, comma 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 10, comma 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 1, comma 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 2, legge n. 93 del 29 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 14965

Inammissibilita', in quanto non sorrette da alcun riferimento specifico alle norme censurate, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, concernente gli accordi sindacali, 23, secondo comma, 24 e 25, relativi alla tutela sindacale, della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost..

Massima n. 14966

Inammissibilita' per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Massima n. 14967

La potesta' della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto nonche' di stabilire con legge i principi generali ai quali i comuni si debbano attenere nel regolare l'ordinamento del proprio personale, costituisce una competenza legislativa tipica che lo Stato attribuisce alla Regione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui, nel disciplinare gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, province, comunita' montane, loro consorzi o associazioni, non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione stessa. - S. n. 100/1980.

Massima n. 14968

Essendo le Unita' Sanitarie Locali "una struttura operativa dei comuni, singoli o associati e delle comunita' montane" (art. 15, primo comma, l. n. 833 del 1978), la conseguente applicabilita' agli accordi sindacali per i dipendenti da esse, del procedimento centralizzato di cui all'art. 8 della l. n. 93 del 1983, previsto per i dipendenti dei comuni e delle province - e non invece del procedimento stabilito per il personale delle regioni dall'art. 10 della stessa legge n. 93 del 1983 - costituisce violazione delle competenze riservate alle regioni a statuto ordinario e, "a fortiori", di quelle attribuite alle regioni a statuto speciale e province autonome, in materia sanitaria. Pertanto, l'art. 9 della l. 29 marzo 1983, n. 93, e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 307/1983.

Massima n. 14970

Il principio della disciplina in base ad accordi di cui all'art. 3 della l. n. 93 del 1983, va conciliato, nella sua operativita', con il principio di cui al precedente art. 2, secondo il quale nelle regioni deve essere regolato con legge l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto quanto agli ambiti indicati nell'art. 2 stesso. Conseguentemente, costituisce violazione delle competenze regionali in materia, nonche' del principio della riserva di legge, la previsione di un mero recepimento dell'accordo sindacale in sede nazionale da parte della legge della regione, senza possibilita' di un adeguamento dello stesso, allorche' necessario, alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici e alle disponibilita' del bilancio della regione stessa. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 97 Cost. - rimanendo conseguentemente assorbita la denunzia di incostituzionalita' in riferimento all'art. 81 Cost. - l'art. 10, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarita' del rispettivo ordinamento, nonche' dalle disponibilita' del bilancio regionale. - S. n. 65/1982.

Massima n. 14971

Le disposizioni della legge n. 93 del 1983, disciplinanti la composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla stipulazione degli accordi ivi previsti, debbono essere applicate alla Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta dagli artt. 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati in riferimento all'art. 89 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

Massima n. 14975

L'art. 14 della legge n. 93 del 1983, concernente "gli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto" non e' applicabile alla Provincia di Bolzano, non solo per la specificita' delle disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ma anche per quanto disposto dallo stesso art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che la delegazione statale sia presieduta "dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale", senza menzionare le provincie autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige).

Massima n. 14981

Per il principio generale di cui alla l. n. 93 del 1983, della disciplina in base ad accordi, applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, queste - nonostante che rimangano salve le rispettive competenze in materia di trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e che, quindi, nessuno dei procedimenti specificamente previsti da tale legge sia suscettibile di applicazione diretta al riguardo - debbono legiferare anche in materia di detto personale con il presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 65/1982.

Massima n. 14982

Gli ispettori, cui, ai sensi dell'art. 27 l. n. 93 del 1983, e' affidato il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi, svolgono solo una attivita' conoscitiva, di verificazione, che puo' essere utilizzata dal Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento e della programmazione nonche' della predisposizione della relazione al Parlamento secondo il precedente art. 16 stessa legge: tale attivita' non costituisce quindi controllo sulle leggi regionali, ai fini del visto, ne' controllo di legittimita' sugli atti amministrativi (artt. 127 e 125 Cost.) e pertanto non lede l'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento allo statuto della regione Trentino-Alto Adige ed agli artt. 118, 124, 125 e 127 Cost.).

Massima n. 14983

Il divieto contenuto nell'art. 11 della l. n. 93 del 1983 di concedere ai dipendenti trattamenti integrativi non previsti dagli accordi intercompartimentali e comunque importanti oneri aggiuntivi, costituisce un principio della legge stessa, come tale operante prima in sede di accordo poi in sede di legislazione regionale, riguardo al quale e' da escludersi la violazione dell'autonomia regionale senza che cio' si ponga in contrasto con la dichiarazione di incostituzionalita' del terzo comma del precedente articolo 10 (v. massima E). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 39, 97, 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, l. 29 marzo 1983, n. 93).

Massima n. 14984

La legge 29 marzo 1983, n. 93, realizza una grande riforma economico-sociale: essa rappresenta una svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico impiego in quanto sostituisce al precedente sistema, incentrato sul momento autoritativo, un sistema che fa perno sul consenso dei soggetti interessati e introduce dei principi - quali quello della "disciplina in base ad accordi" sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della "mobilita'" (art. 19), quelli in tema di responsabilita' (art. 22, secondo comma) - il cui carattere di "novita'" (e quindi la loro attitudine a sostanziare una "riforma") non e' escluso dalle anticipazioni parziali che dei principi stessi possano essersi verificate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, 120, 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del titolo I e dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 21/1978.

Massima n. 14992

Quale che sia il grado di perfezione tecnica che si voglia attribuire alla formulazione dell'art. 1 della legge n. 93 del 1983, non e' possibile confondere i "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost." con le "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" - dovendosi considerare tutta la legge e non un solo articolo, cosicche' e' da escludersi che la legge ponga alla potesta' delle regioni a statuto speciale e province autonome gli stessi limiti cui assoggetta le regioni a statuto ordinario. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93).

Massima n. 14993

L'art. 10, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente gli accordi sindacali in sede nazionale, non e' applicabile alle regioni a statuto speciale e province autonome, ne' e' possibile desumere dalla norma un "principio" vincolante per le stesse: peraltro, neanche le regioni a statuto ordinario sono, relativamente a tale norma, soggette ad un obbligo di mero "recepimento" dell'accordo sindacale nella legge regionale (v. massima E). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

Massima n. 14994

La natura di riforma economico-sociale di una normativa non puo' essere determinata dalla sola apodittica affermazione del legislatore, ma deve invece ricercarsi nell'oggetto della normativa stessa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta nei rapporti sociali.

Massima n. 14995

I principi di riforma economico-sociale della legge n. 93 del 1983 non sono soltanto quelli relativi ai "procedimenti" ed agli "accordi" ivi contemplati, ma tutti quelli sostanziali che dalla legge stessa si desumono, pure in via interpretativa, stante che anche una riforma di contenuto c.d. procedimentale ben potrebbe assurgere a riforma economico-sociale.

Massima n. 14996

Alla "omogeneizzazione dei trattamenti" prevista dalla legge n. 93 del 1983 - principio ricavato peraltro dal d.l. n. 13 del 1977, convertito in legge n. 91 del 1977 - deve essere riconosciuto valore di principio di riforma economico-sociale, classificabile tra le "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". - S. n. 45/1978.

Massima n. 14997

La distinzione tra materia riservata alla legge e materia che presuppone l'accordo sindacale costituisce un principio fondamentale della riforma economico-sociale attuata dalla legge n. 93 del 1983, mentre la fonte normativa ultima e' sempre la legge e non l'accordo sindacale che, quando e' prescritto, ne costituisce il presupposto necessario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara inammissibili la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Liguria col ricorso n. 20 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione, e le questioni sollevate dalla stessa regione, degli artt. 12, 23, secondo comma, 24 e 25 della legge n. 93 in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

2. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione;

3. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

4. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio regionale;

5. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso n. 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe;

6. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso n. 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

7. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 12 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 4, n. 8, dello statuto regionale;

8. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle province autonome di Bolzano e di Trento con i ricorsi nn. 12, 18 e 19 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige;

9. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalle regioni Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Bolzano e di Trento, con i ricorsi nn. 12, 17, 15, 18 e 19 del reg. ric. 1983, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e 4, n. 1, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

10. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso n. 20 del reg ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

11. - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevate dalla Regione Liguria con il ricorso n. 20 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3 e 97 della Costituzione;

12. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del titolo I della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 13 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione;

13. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalle regioni Trentino - Alto Adige, Lombardia e Liguria nonché dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi nn. 12, 13, 20 e 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento allo statuto della Regione Trentino-Alto Adige ed agli artt. 118, 124, 125 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze