Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1983
Corte cost., sent. 23 marzo 1983, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1983
- Data di deposito
- 23 marzo 1983
- Data di decisione
- 8 marzo 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 1042 del 25 novembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14957
La norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare il giudicato, non modifica il contenuto di una sentenza (non ancora esistente) ne' sindaca l'operato del giudice, ma costituisce la legge alla quale il giudice e' soggetto, non sottrae al giudice alcuna controversia, costituendo il diritto che egli deve applicare. Pertanto, la censura secondo la quale il legislatore, mediante la legge 25 novembre 1971, n. 1042, che prevede una sanatoria, con effetti retroattivi sui giudizi in corso, sia per le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari in favore del personale non docente e giustificate dalla eccezionale mole di lavoro a causa del mancato ampliamento degli organici, che per il comportamento degli amministratori che tali erogazioni avevano consentito, avrebbe leso l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'ingerenza di ogni altro potere e' destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 113 Cost, dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Massima n. 14958
Il principio del giudice naturale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, garantisce la precostituzione del giudice sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di determinate controversie, e' del tutto fuori causa in una situazione, come quella del caso di specie, nella quale la legge non ha mutato il giudice ma ha soltanto prodotto il diritto sostanziale che esso e' tenuto ad applicare. Di conseguenza, cade anche la censura formulata in riferimento al principio di eguaglianza, invocato sul presupposto che il provvedimento legislativo in questione avrebbe "creato una speciale categoria di cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario". Ne' puo' quindi essere ritenuta sussistente la violazione del diritto di difesa sotto il profilo che la norma impugnata pregiudicherebbe il diritto dello Stato al risarcimento del danno - consistente nelle erogazioni disposte in favore del personale non docente - in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la garanzia giurisdizionale della difesa e' riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.).
Massima n. 14960
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, l'art. 28 Cost. non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di responsabilita' dei dipendenti e dei funzionari dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative ed inoltre si riferisce chiaramente ed esclusivamente alla responsabilita' verso i soggetti privati danneggiati e non anche alle diverse responsabilita' di carattere interno del funzionario od impiegato verso lo Stato e l'ente pubblico. Non puo' quindi sostenersi che l'art. 28 Cost. sancisca un principio applicabile anche a tutela dei diritti dell'amministrazione di fronte ai comportamenti illeciti dei propri dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
Massima n. 14961
La censura secondo la quale la legge 25 novembre 1971, n. 1042, con il sanare le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari, avrebbe violato il disposto dell'art. 54 Cost. che impone il dovere di adempiere le pubbliche funzioni affidate con disciplina ed onore e' destituita di ogni fondamento. La stessa legge, infatti (come risulta dai lavori preparatori), riconosce la liceita' del comportamento dei consigli di amministrazione delle Universita' cosi' escludendo, da parte di essi, la violazione del dovere di disciplina ed onore costituzionalmente garantito (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, legge 25 novembre 1971, n. 1042, sollevata in riferimento all'art. 54 Cost.).
Massima n. 14962
Come risulta anche dai lavori preparatori, la legge 25 novembre 1971, n. 1042 ha avuto proprio la finalita' di legittimare una condotta, consistente nell'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale non docente per far fronte alla grande mole di lavoro da smaltire a causa del mancato ampliamento degli organici e, quindi, mirante al buon andamento della amministrazione. Sono pertanto da escludere contrasti con il principio costituzionale che tale "buon andamento" tutela. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.)
Massima n. 14963
La censura secondo la quale la legge 25 novembre 1971, n. 1042, legittimando il comportamento dei consigli di amministrazione con conseguente rinuncia ad un eventuale diritto di risarcimento nei loro confronti avrebbe espropriato lo Stato, gratuitamente e senza la ricorrenza di un motivo di interesse generale, di un bene esistente nel proprio patrimonio, e' destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Massima n. 14964
Una norma di diritto sostanziale, come quella dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, (ved. precedente massima A), non sottrae al giudice la fattispecie non ancora decisa sulla quale egli deve ancora provvedere, bensi' gli fornisce il diritto che egli e' tenuto ad applicare. Non puo' quindi essere accolta la censura secondo la quale con tale norma, sanando un comportamento che in precedenza era da ritenersi contra legem, si verrebbe ad incidere, limitandola, nella sfera di giurisdizione attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti con la sottrazione ad essa di fattispecie in cui possono ravvisarsi ipotesi di responsabilita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 103 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 proposte dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, con l'ordinanza 27 novembre 1975 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97 e 101-113 della Costituzione, e dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza 9 aprile 1976 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 54, 97 e 103 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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