Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1983
Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1983
- Data di deposito
- 28 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 4, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 8, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 65, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 5, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 6, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 7, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 2, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 3, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 59, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9855
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Conciliatore di Ferrara con l'ordinanza 15 giugno 1982 indicata in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga;
3) dichiara, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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