Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1982

Corte cost., sent. 16 aprile 1982, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1982
Data di deposito
16 aprile 1982
Data di decisione
2 aprile 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 20 del 25 gennaio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 9690

L'art. 15 della legge n. 20 del 1962 stabilisce che la definizione del procedimento d'accusa per causa diversa dalla dichiarazione di incompetenza da parte della Commissione inquirente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'A.G. L'art. 9 della legge n. 170 del 1978 ha abrogato la norma e pertanto non sussiste piu` tale preclusione all'azione penale. Cio` tuttavia non priva di rilevanza la questione di l.c. della norma abrogata, atteso che l'effetto abrogativo determinato dalle nuove norme sui procedimenti d'accusa non opera se non per l'avvenire. (Questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, co. primo, 90, 96, 101, 102, 104, 112 e 134 Cost.).

Massima n. 9691

La statuizione dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 e` determinante per l'applicazione della specifica preclusione dell'azione penale, non potendosi condividere l'assunto della irrilevanza della questione di l.c. ad essa relativa, argomentata sul rilievo che, nei procedimenti per reati in cui abbiano concorso ministri ed altri soggetti, l'impossibilita` di perseguire questi ultimi - quando nei confronti del Ministro sia intervenuta la deliberazione di non doversi procedere - deriverebbe non dal suddetto art. 15 ma dal "vigente ordinamento penale, sostanziale e processuale". Quest'ultimo infatti non stabilisce che le preclusioni risultanti dall'art. 90 c.p.p., il quale peraltro si limita a vietare - riguardo a situazioni ben diverse dalle indagini e dalle deliberazioni della Commissione inquirente e del Parlamento in seduta comune - un secondo giudizio "per il medesimo fatto" a carico di un imputato condannato o prosciolto "con sentenza divenuta irrevocabile". Al di la` di tale espressa previsione vale invece il criterio che il giudicato penale su un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto, relativamente pero` ad altro imputato. Ove quindi venisse annullato l'art. 15 L. n. 20 del 1962, in diritto positivo non sarebbe dato rintracciare altre norme o principi generali suscettibili di impedire, nei casi riguardati dalla legge stessa, l'autonoma ricerca della verita`. (Questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20 sollevata in relazione agli artt. 3, 25, co. primo, 90, 96, 101,102, 104, 112 e 154 Cost.).

Massima n. 9692

Non e` fondata la questione di l.c. dell'art. 15 l. n. 20 del 1962 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) in quanto fondata su un'errata interpretazione estensiva della preclusione prevista dalla norma: tale preclusione all'inizio o al proseguimento dell'azione penale, secondo il giudice "a quo" investirebbe in maniera assoluta tutti i procedimenti per gli stessi fatti davanti all'A.G. nei confronti degli imputati laici, e quindi anche nei casi in cui non sia stata operata la riunione per connessione. A favore di un'interpretazione invece restrittiva della norma depone il criterio sistematico basato sui principi del processo penale, che non possono non riflettersi sulla cognizione dei "reati connessi" (come conferma il finale richiamo dell'art. 34 della legge stessa alle norme dei codici penale e di procedura penale). Sistematicamente tale interpretazione non implica che l'art. 15 sia solo una inutile ripetizione dell'art. 90 c.p.p.: per l'evidente motivo che le deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) non hanno natura di sentenze, ne` possono considerarsi irrevocabili. La L. n. 20, nel comma primo dell'art. 3, assimila infatti la Commissione inquirente al P.M. nell'istruzione sommaria; e comunque la regola della "inammissibilita` di un secondo giudizio" non coinvolge le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore, cui si e` voluto - secondo un orientamento dottrinale - equiparare il Parlamento in seduta comune. Ne segue che la norma impugnata vale pur sempre a produrre una preclusione che non avrebbe potuto desumersi dalle norme generali del c.p.p.: e cio` nel senso di vietare che i soggetti inquisiti unitamente a un Ministro, a seguito della riunione per connessione, siano ulteriormente sottoposti alla giurisdizione ordinaria penale per le stesse imputazioni; nonche` nel senso di matenere immuni gli stessi ministri interessati dall'eventualita` che il giudice penale proceda nei loro confronti, qualificando diversamente i fatti per i quali gli organi parlamentari avessero deliberato di non doversi procedere, anziche` dichiarare la propria incompetenza in base all'art. 16 della L. n. 20. Correttamente inteso dunque, l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 va letto in collegamento con l'art. 16 della legge stessa, anziche` venirne dissociato: il che significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", la preclusione non si determina se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte della Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) la connessione dei procedimenti. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 15 legge 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in relazione agli artt.3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) Cfr. sentt. nn.13 del 1975 e 125 del 1977.

Massima n. 9693

E' inammissibile la questione di l.c. dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 (erroneamente interpretato come introduttivo di una preclusione all'azione penale operante anche nei casi in cui non sia stata disposta la riunione per connessione), sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost. Tali parametri sono estranei al tema del giudizio "a quo", che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di persone imputate di concorso in reati commessi da un ministro. L'art. 90 Cost., infatti si riferisce ai reati presidenziali, non presi in considerazione in questa sede; l'art. 134 Cost. attiene alla giurisdizione penale della Corte Costituzionale, mentre la norma denunciata e` destinata ad essere applicata dal giudice "a quo" relativamente alla sola definizione del procedimento d'accusa per opera della Commissione inquirente; per quanto infine concerne l'art. 112 Cost., l'inconferenza di tale parametro deriva dal fatto che la questione di l.c. risulta sollevata in una fase in cui da tempo era stata dal P.M. promossa l'azione penale (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 96, 101, 102 e 104 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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