Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
9 aprile 1981
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 14366

Anche soggetti diversi dallo Stato possono essere chiamati a sopportare l'onere finanziario derivante da previdenze e benefici per eventi bellici - in ordine alla cui disposizione vige comunque la competenza esclusiva dello Stato (v. sent. n. 27/1965) - restando invece nella discrezionalita' del legislatore, ove razionalmente esercitata, imporre, nei limiti delle norme della Costituzione, ai suddetti, l'adempimento di tale compito, in relazione ai doveri di solidarieta' politica, economica e sociale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici). - S. nn. 27/1965 e 12/1972.

Massima n. 14367

Anche a soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni possono essere imposte prestazioni previdenziali, non essendo queste escluse dal quarto comma dell'art. 38 Cost., volto, senza dubbio, a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera piuttosto che a diminuirle. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38, 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici). - S. nn. 70/1960, 44/1965, 74/1966, 23/1968, 21/1969 e 91/1972.

Massima n. 14368

La legge n. 336 del 1970 e la legge n. 824 del 1971, nel concedere benefici al personale ex combattente, hanno promosso un primo passo concreto verso la riforma della pubblica amministrazione: in tale contesto non puo' ritenersi irragionevole che la scelta del soggetto tenuto all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 336 del 1970, sia caduta sull'ente, istituto o azienda datore di lavoro, sulla cui situazione specifica, peraltro, il giudizio e' evidentemente riservato al merito politico-legislativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.

Massima n. 14369

Le agevolazioni economiche e di carriera previste dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, a favore di ex combattenti ed assimilati, dipendenti da enti e istituti diversi dallo Stato, poiche' hanno natura di beneficio "premiale", sono estranee all'ambito di applicazione degli artt. 4 e 36 Cost., concernenti rispettivamente il diritto al lavoro e la giusta retribuzione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici).

Massima n. 14371

Il collegamento finanziario esistente tra gli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata e lo Stato e' tale da dare luogo ad un unico complesso (art. 27, legge n. 468 del 1978) con la conseguenza che a tali enti - in applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. - non possono essere addossate nuove e maggiori spese, senza che siano indicati i mezzi con cui farvi fronte. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari, posti a loro carico, derivanti dall'erogazione di benefici combattentistici a favore dei propri dipendenti. Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale assorbe peraltro la questione di costituzionalita', concernente la stessa norma, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost.. - S. nn. 9/1958 e 54/1958; 7/1959, 11/1959, 47/1959 e 66/1959; 31/1961 e 32/1961.

Massima n. 14372

Il disposto di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., concernente l'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese, non e' applicabile agli istituti di beneficenza ne' agli enti pubblici economici, non potendo questi essere compresi (artt. 25 e 27, legge n. 468 del 1978) nel complesso della finanza pubblica allargata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4, della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici).

Massima n. 15120

Provvedimento non massimabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36, 38, 52, 53, 97, 117 e 118 della Costituzione, delle ordinanze in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 114 e 128 della Costituzione, sollevata dal pretore di Brescia con le ordinanze iscritte ai nn. 13/1977 e 153/1978 del registro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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