Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1981

Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1981
Data di deposito
26 maggio 1981
Data di decisione
3 aprile 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:76

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14405

La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - e' una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non puo' ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalita' e dell'indennita' temporanea corrisposte al danneggiato; percio' e' chiaro che l'articolo impugnato non puo' trovare applicazione nella specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14406

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale vertente sulla asserita mancata previsione a favore del datore di lavoro della possibilita' di ottenere la provvisionale, poiche', non essendo stata chiesta nel giudizio a quo dal datore di lavoro l'adozione di un tale provvedimento, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, venendo cosi' meno il rapporto di pregiudizialita' necessaria richiesto dall'art. 23, l. 11 marzo 1953, n.87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14407

Va esclusa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici solo nelle controversie di competenza del giudice ordinario, con esclusione di quelle di competenza del giudice amministrativo - sollevata in un giudizio in cui il giudice ordinario abbia gia' affermato la propria competenza, cosi' ponendo la premessa necessaria e sufficiente perche' la rivalutazione in discorso sia applicata nel caso di specie. Egualmente irrilevante e' la questione se diretta a censurare la limitazione del beneficio ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., in quanto i rapporti che sarebbero esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14408

Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978

Massima n. 14409

La questione invero e' gia' stata oggetto di una pronuncia di infondatezza e non sussistono motivi per discostarsi da tale orientamento, attesa - in una visione globale del fenomeno del lavoro che prescinda dalla considerazione di casi marginali - le persistenti diversita' tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che giustificano una tutela piu' penetrante del primo. Va dunque dichiarata manifestamente infondata anche in relazione agli ulteriori parametri invocati la questione proposta in quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito dell'inflazione, istituirebbe cosi' una discriminazione a danno delle altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti o gli artigiani. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.) - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977; cfr. O. nn. 63 e 64/1978.

Massima n. 14410

La persistente diversita' del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, che giustifica una piu' penetrante tutela del primo, induce a ritenere l'insussistenza della violazione degli invocati parametri costituzionali da parte della disposizione impugnata, che impone la prova del danno da svalutazione monetaria anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409 c.p.c.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977 - cfr. O. nn. 63 e 64/1978

Massima n. 14411

La concessione della esecutivita' provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarita' non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto e' razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilita' di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 14412

I rapporti di lavoro autonomo contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., sono caratterizzati da una attivita' essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente piu' debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa. Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della applicazione della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro a favore soltanto delle suddette categorie e con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi. Pertanto deve escludersi la lamentata violazione del principio di uguaglianza (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409 e 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 1, 4 e 35 Cost.). - cfr. S n. 13/1977.

Massima n. 14413

La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977

Massima n. 14414

La differenza di oggetto tra obbligazioni pecuniarie e obbligazioni di valore giustifica la differente disciplina dell'onere della prova del maggior danno subito in caso di inadempimento e conseguente a svalutazione monetaria, cio' tanto piu' perche' la giurisprudenza piu' recente ha ammesso che la dimostrazione di tale danno da parte del titolare del credito pecuniario possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equita', rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. E' pertanto infondata la censura di ingiustificata discriminazione mossa alla norma impugnata in quanto escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilita' del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Roma indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;

d) dell'art. 431 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nonché con l'ordinanza del pretore di Firenze indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.;

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevate con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze, Barcellona Pozzo di Gotto e Milano in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost.;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 282 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.;

c) degli artt. 429 e 409 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 Cost.;

d) dell'art. 1224 c.c. sollevata con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze e Milano in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze