Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:43

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8746

E' inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative alla giurisdizione, sollevata dopo che sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, l'ente convenuto dal dipendente dinanzi al giudice del lavoro, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quindi aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, provvedendo al deposito di copia dell'atto nella cancelleria di detto giudice, prima ancora che questi si pronunciasse sollevando, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui tale norma riserva al giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato). Cfr.: fra le tante, sent. n. 118 del 1976.

Massima n. 8747

Riferendosi alla natura dell'attivita' dell'ente pubblico, considerata sul piano delle competenze istituzionali, con riguardo al momento in cui la giurisdizione deve essere determinata in modo che non possono incidere le eventuali successive variazioni, l'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (nuovo testo) fissa un presupposto oggettivo e stabile, e nel contempo fornisce un criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione della giurisdizione, che non puo' dirsi ne' generico, ne' elastico, si' da riflettersi negativamente sulla precostituzione del giudice. E poiche' tale criterio e' necessario e sufficiente per orientare la decisione - rendendo possibile un giudizio ancorato ad elementi sicuri ed idoneo a segnare i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine -, e' da escludere non solo che il giudice possa, in relazione al caso gia' insorto, influire sulla giurisdizione, ma anche che ricorrono per il cittadino le condizioni che ne limitino la liberta' e l'uguaglianza, impedendogli di fatto il sereno sviluppo nell'ambito del contesto sociale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui attribuisce all'A.G.O. la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono "prevalentemente" attivita' economica.

Massima n. 8748

Il riferimento alla prevalenza dell'attivita' economica nei confronti di quella non economica dell'ente, contenuto nell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (che peraltro trovasi legislativamente invocato anche in altre sedi, ad esempio nell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, legge 20 marzo 1975, n. 70), costituisce un criterio oggettivo, e non generico ed elastico; collegato poi ad un dato momento o periodo di tempo, e cioe' a quello in cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5, cod. proc. civ.) - per cui le successive variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivita' non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo -, esso risulta idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.

Massima n. 8749

Non risponde al vero che in forza della norma di cui all'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), i dipendenti assoggettati alla competenza del giudice amministrativo sarebbero discriminati rispetto a quelli soggetti alla competenza dell'A.G.O. per la privazione dei vantaggi che offre il rito del lavoro, senza che tale discriminazione appaia giustificata dalla posizione dei due gruppi. Vero e' - invece - che la situazione del dipendente pubblico e quella del dipendente privato non sono identiche o del tutto assimilabili, nonostante la tendenza a realizzare per esse un'unica ed omogenea disciplina, ricorrendo presupposti e condizioni perche' permangano differenze giuridiche anche rilevanti; e d'altro canto la diversita' dei relativi trattamenti sul piano processuale non appare irrazionale. In particolare, il criterio della prevalenza o meno dell'attivita' economica svolta dall'ente pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, e' basato su elementi oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta (come si e' accertato escludendo il vizio di illegittimita' costituzionale del n. 4 del medesimo art. 409), per cui deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale, e cosi' pure quella, connessa, del principio di eguaglianza. La mancata applicazione nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici delle norme relative al processo del lavoro, non e' poi di ostacolo a che sia reso effettivo il diritto al lavoro di ciascun cittadino. Ed infine, v'e' da considerare che l'art. 102 Cost. non impone che la funzione giurisdizionale in toto sia esercitata da magistrati ordinari, ma va interpretato in collegamento con gli artt. 103 e 125, comma secondo, che prevedono espressamente figure di giudici amministrativi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), con il cui ultimo inciso "sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", il legislatore, mentre ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri rapporti di lavoro pubblico", non devoluti gli uni e gli altri dalla legge ad altro giudice, ha nel contempo disposto in ordine alle controversie relative ai rapporti non considerati positivamente, attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.

Massima n. 8750

Va ribadito che, pur non potendosi negare l'esistenza, da tempo e sempre piu', della tendenza a realizzare per le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici dipendenti una unica ed omogenea disciplina giuridica, ricorrono tuttavia presupposti e condizioni, nella ineliminabile varieta' delle prestazioni, perche' permangano settoriali o puntuali differenze giuridiche. Cfr.: sentt. nn. 209 del 1975; 47, 49 e 118 del 1976.

Massima n. 8751

L'art. 102 della Costituzione non impone espressamente che la funzione giurisdizionale sia esercitata, in toto, da magistrati ordinari; e, d'altra parte, esso deve essere interpretato in collegamento con il successivo art. 103, per cui il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (ed in particolare i tribunali amministrativi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 125, secondo comma, Cost.) hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in specifiche materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Massima n. 8752

La differente disciplina dei crediti di lavoro per quanto riguarda la svalutazione monetaria, a seconda che questi siano relativi ai rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di altro giudice, si spiega in ragione della diversita' delle situazioni messe a raffronto poiche', ferma la finalita' di sostentamento propria della retribuzione, non sussistono negli stessi termini, modi e misura rispetto agli enti pubblici le concorrenti ragioni giustificatrici della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. (la quale dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto), consistenti nella remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive e nel riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero, a favore del lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro (privato). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata sul rilievo della esclusione dalla rivalutazione dei crediti di lavoro nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici tutelati dal solo ricorso ai tribunali amministrativi. Cfr.: sent. n. 13 del 1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza dell'8 gennaio 1975;

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione dai pretori di Milano, di Torino, di Pontremoli e di Grottaglie rispettivamente con l'ordinanza del 2 aprile 1974 del pretore di Milano e con le altre ordinanze indicate in epigrafe;

c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Modica con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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