Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:29

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8183

La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 8184

E' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. civ., sollevata sotto il profilo che non prevede che le disposizioni del rito civile si applichino alle controversie di lavoro della gente del mare, atteso che il citato articolo, nella formulazione risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che la nuova disciplina di rito del lavoro si applica anche ai dipendenti del settore nautico. - v. Sent. n. 121 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604 a 609, 591 a 598 del codice della navigazione: sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe indicate;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Norme per le controversie in materia di lavoro): sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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