Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 609, codice della navigazione
- art. 594, codice della navigazione
- art. 595, codice della navigazione
- art. 605, codice della navigazione
- art. 592, codice della navigazione
- art. 598, codice della navigazione
- art. 597, codice della navigazione
- art. 608, codice della navigazione
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 593, codice della navigazione
- art. 596, codice della navigazione
- art. 603, codice della navigazione
- art. 607, codice della navigazione
- art. 591, codice della navigazione
- art. 604, codice della navigazione
- art. 606, codice della navigazione
- art. 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 409, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 8183
La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 8184
E' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. civ., sollevata sotto il profilo che non prevede che le disposizioni del rito civile si applichino alle controversie di lavoro della gente del mare, atteso che il citato articolo, nella formulazione risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che la nuova disciplina di rito del lavoro si applica anche ai dipendenti del settore nautico. - v. Sent. n. 121 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604 a 609, 591 a 598 del codice della navigazione: sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe indicate;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Norme per le controversie in materia di lavoro): sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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