Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1976

Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1976
Data di deposito
26 maggio 1976
Data di decisione
19 maggio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:129

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8356

La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), non introduce esplicitamente il principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aereonautico, ne' rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 cod. navig. (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme ad essi conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non e' entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati dal codice della navigazione.

Massima n. 8357

L'art. 345 cod. navig., nel prevedere la facolta' di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o dell'esercente, con salvezza dei diritti spettanti all'arruolato, non viola il principio costituzionale di uguaglianza o del diritto al lavoro e della tutela di questo, in quanto razionalmente giustificato dal peculiare aspetto del rapporto di lavoro nautico (e di quello aeronautico), finalizzato alla sicurezza della navigazione e caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale da un elemento fiduciario e personalistico, nonche' dalla conseguenziale opportunita' di attribuire all'armatore un mezzo efficace per assicurare la subordinazione costituito dalla facolta' di risolvere unilateralmente il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti diversi dall'armatore (o dall'esercente). Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della disposizione codicistica succitata. - v. S. n. 124/1962.

Massima n. 8358

L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.

Massima n. 8359

E' d'uopo ribadire che gli artt. 4 e 35 della Costituzione non impongono un'applicazione indiscriminata dei principi della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, ma lasciano al legislatore ampia discrezionalita' in materia. Conformi: sentt. nn. 121 del 1972 e 189 del 1975.

Massima n. 8360

La disposizione dell'art. 35, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - il cui contenuto precettivo consiste nell'affermazione della diretta applicazione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori alle imprese di navigazione per il personale navigante, e dell'affidamento dell'applicabilita' ai contratti collettivi concernenti detto personale dei principi dello Statuto medesimo - non prevede una sorta di delega legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo piu' idoneo per assicurare gradualmente, nella materia del lavoro nautico ed aereonautico, la stabilita' del posto di lavoro attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle organizzazioni sindacali di categoria; le associazioni sindacali non risultano, percio', investite di potesta' legislativa delegata, sicche' appare fuor di luogo il richiamo sia all'art. 76, sia agli artt. 18 e 39 Cost., i quali, anzi, vengono valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati nella materia in questione. Ne' infine puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati, perche', trattandosi nella quasi totalita' dei casi di contrattazione collettiva di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte devono essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione ad un sindacato. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata, nella parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilita' alle imprese di navigazione del principio della giusta causa e del giustificato motivo per i licenziamenti del personale navigante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della navigazione; degli artt. 1 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); e degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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