Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1975

Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1975
Data di deposito
16 gennaio 1975
Data di decisione
9 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7588

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 290 cod. pen. prospettate in riferimento agli artt. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione della liberta' di manifestazione del pensiero e del principio di tassativita' delle fattispecie penali, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 180 e 183 del 1974.

Massima n. 7589

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate genericamente e specificamente in riferimento al principio di eguaglianza e gia' dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136 del 1974.

Massima n. 7590

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. 25, comma primo e secondo, e 112 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di giurisdizione, di legalita' della pena o di officialita' dell'azione penale, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 22 del 1959 e manifestamente infondate con le ord. nn. 39, 71 e 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost., non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.

Massima n. 7591

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. da 101 a 110 della Costituzione e gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con la sent. n. 20 del 1974 e con le ord. nn. 5, 39 e 136 del 1974.

Massima n. 7592

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative ed alla Corte costituzionale per quanto riguarda l'attribuzione del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere per reati di vilipendio nei riguardi di detti organi: le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato consentono infatti discipline non sempre tra loro uniformi, mentre e' anche da rammentare che, a differenza delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "Consiglio dei ministri", ma e' organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sent. n. 142 del 1973 al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia e' "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.

Massima n. 7593

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 95 della Costituzione, sotto il profilo dell'attribuzione al Ministro della Giustizia, anziche' al Governo "nella sua globalita'" o al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai reati di vilipendio nei confronti del Governo stesso: la norma costituzionale invocata come parametro non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei Ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilita' ed e' noto che quei poteri si esercitano anche fuori del Consiglio, nei confronti dei Ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed e' anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo, che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazioni a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 290 e 313 del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 101 a 110 e 112 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, comma terzo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 95 della Costituzione con le ordinanze dei giudici istruttori di Marsala e di Taranto di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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