Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.