Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1973

Corte cost., sent. 20 febbraio 1973, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1973
Data di deposito
20 febbraio 1973
Data di decisione
6 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:9

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1097 del 29 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 6551

L'ipotesi del conflitto di attribuzioni, che solo alla Regione spetta di sollevare a tutela della propria sfera di competenza che si pretenda sia stata invasa da un "atto dello Stato" e' ben diversa da quella in cui venga sollevata in giudizio ed in via incidentale questione di costituzionalita' di una legge che si assuma violi una competenza legislativa regionale. La questione di costituzionalita' della legge 29 novembre 1971, n. 1097, concernente norme limitative dell'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei ai fini della tutela del paesaggio, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 117 Cost., che conferisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme legislative in materia di cave, coincide con la seconda ipotesi sopra menzionata, che e' gia' stata ritenuta, piu' volte, autonomamente proponibile in via incidentale. E' pertanto infondata l'eccezione pregiudiziale secondo cui tale questione si risolverebbe in un conflitto di attribuzione che avrebbe potuto essere sollevato solo dalla Regione, e sarebbe pertanto improponibile in via incidentale.

Massima n. 6552

La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei, di cui alla legge 1097 del 1971, e' stata sollevata in relazione alla pretesa violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione dell'indennizzo per la sostanziale espropriazione in cui il divieto stesso si risolverebbe, presentandosi peraltro tale profilo come tendente a far ritenere l'incostituzionalita' del contestato sistema generale della legge la quale, se riconosciuta fondata detta questione, verrebbe ad essere travolta "in toto" nelle premesse e nelle conseguenze, ivi comprese le sanzioni penali previste per i trasgressori. E' pertanto infondata l'eccezione di irrilevanza della questione prospettata in funzione dell'asserita indipendenza dell'accertamento del reato di violazione del divieto dall'eventuale difetto di previsione della indennizzabilita' del vincolo.

Massima n. 6553

La legge 29 novembre 1971, n. 1097, concerne materia che trascende quella propriamente attinente alle cave, avendo per oggetto la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei. Questa tutela, ai sensi dell'art. 9 Cost. e' inclusa tra i principi fondamentali della Costituzione, unitamente a quella del patrimonio storico ed artistico quale appartenente all'intera comunita' nazionale. La materia in esame, d'altra parte, non risulta compresa nell'art. 117 Cost., che delimita la potesta' legislativa delle Regioni, ne' nella legge 16 maggio 1970, n. 281, sul trasferimento delle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata legge n. 1097 del 1971 sollevata sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 117 Cost.

Massima n. 6554

La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 41 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe in essere una ingiustificata compressione della liberta' di iniziativa economica privata, e' infondata perche' la liberta' di iniziativa economica trova un limite nei fini che la Costituzione ha indicato, negli artt. da 41 a 44, ora come "sociali", ora come di "utilita' sociale" ovvero di "interesse generale", e tali fini indubbiamente persegue la tutela delle bellezze naturali previste dalla legge impugnata. (v. anche 56/68).

Massima n. 6555

La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 42 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe sostanzialmente in essere un'espropriazione senza prevedere il relativo indennizzo, e' infondata perche' nella specie trattasi di beni originariamente di interesse pubblico e come tali condizionati a limitazioni di godimento secondo un particolare regime al quale rimane del tutto estranea la materia delle espropriazioni in conformita' del principio gia' insito nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo cui "non e' dovuto alcun indennizzo per i vincoli imposti alla proprieta' per la tutela delle bellezze panoramiche" "a causa del loro notevole interesse pubblico" (art. 16 in relazione all'art. 1, n. 4). La riconosciuta mancanza di obbligo di indennizzo non e' compatibile, peraltro, con eventuali misure legislative intese al ristoro della inutilizzabilita' di impianti estrattivi o per la perdita di materiale disponibile in loco.

Massima n. 6556

La questione di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata in relazione agli artt. 1, 4, 35 Cost., in quanto il licenziamento degli addetti alle opere di escavazione conseguente al divieto di esercizio delle cave nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge suddetta senza la previsione di provvidenze sostitutive contrasterebbe con la tutela dell'attivita' lavorativa e dei relativi diritti, e' infondata perche' il diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini, non comprende un interesse alla intangibilita' di ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro.

Massima n. 6557

Il limite di localizzazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097, riguardante la tutela del paesaggio della zona dei Colli Euganei, non costituisce trattamento singolare e differenziato da quello di situazioni che, altrove, siano ritenute di volta in volta sottoponibili ad eguale tutela, trattandosi di attuazione collegata in concreto ai principi informatori contenuti nella legge 21 giugno 1939, n. 1497, che ha carattere di generalita' e tutela espressamente tutte le bellezze panoramiche. Ne' la discriminazione attuata dal legislatore fra cave sottoposte ad immediata cessazione di esercizio e cave di tipo diverso, per le quali l'esercizio e' consentito nei limiti di un quinquennio, e' irrazionale, sia per la prevista cautela dell'intervento autorizzativo del Soprintendente a quest'ultimo riguardo sia per il discrezionale apprezzamento della minore incidenza delle cave autorizzate sull'armonia del paesaggio che, come risulta dagli atti parlamentari, e' stato effettuato dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata per pretesa violazione dell'art. 3 Cost. sotto i menzionati profili.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, contenente norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei: questione sollevata nei confronti dell'intera legge nel suo complesso ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 41 e 42, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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