Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1973

Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 303, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 341, codice penale
  • art. 389, codice di procedura penale 1930
  • art. 394, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 32 del 5 gennaio 1953
  • decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
  • art. 1, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 6827

Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 303, primo comma, e 304 bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui detti articoli escludono la presenza del difensore dell'imputato durante l'escussione dei testi in sede istruttoria, a differenza del P.M. che invece puo' assistervi, sono state gia' esaminate, e riconosciute prive di fondamento, nella sentenza n. 63 del 13 aprile 1972. In mancanza di argomenti che possano indurre a soluzione diversa, vanno percio' dichiarate manifestamente infondate.

Massima n. 6828

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97, e 98 Cost., gia' esaminata nelle sentenze, di non fondatezza, nn. 109 del 2 luglio 1968 e 165 del 1972, seguite dall'ordinanza n. 80 del 30 maggio 1973.

Massima n. 6829

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 394 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.,, non e' fondata, dovendosi interpretare detto articolo nel senso che conservano validita' tutti gli atti compiuti in sede di istruttoria sommaria nel caso di formalizzazione d'ufficio, se disposta nei limiti delle attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno partecipato, in quanto tale disciplina di continuita' del procedimento istruttorio non viola il principio del giudice naturale. Spettera', peraltro, ai giudici del merito stabilire se e quali norme siano volte a disciplinare la validita' o meno degli atti compiuti dal P.M. nei singoli casi previsti dai primi tre commi dell'art. 389 c.p.p. (nuovo testo).

Massima n. 6830

Nell'ordinamento costituzionale provvisorio, con l'entrata in vigore della Costituzione e fino alla riunione del Parlamento, mentre il potere legislativo (art. 3 D.L.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98) tranne le materia riservate all'Assemblea costituente, restava delegato al Governo (gia' investitone dal D.L.Lgt. 25 giugno 1944 n. 151, convertito in legge dalla XV disp. trans. della Costituzione), il Capo provvisorio dello Stato (le cui attribuzioni, secondo l'art. 5 dello stesso D.L.Lgt. n. 98 del 1946, dovevano essere regolate "dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili") non sanziono' piu', come nel periodo precedente, ma si limito' a promulgare gli emanati decreti. Tale prassi innovativa del procedimento legislativo, affermatasi in base alla I disposizione transitoria - per la quale il Capo provvisorio dello Stato esercitava le attribuzioni di Presidente della Repubblica, assumendone il titolo - deve ritenersi razionalmente ispirata a fedele osservanza della Costituzione. Percio' il decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione), emanato in tale periodo, non puo' dirsi in contrasto, in relazione ai citati decreti nn. 151 del 1944 e 98 del 1946, con la XV disp. transit. della Costituzione perche' non reca la sanzione del Capo provvisorio dello Stato. E conseguentemente neppure puo' ritenersi illegittima, per tale motivo, la ratifica dello stesso decreto (in base all'art. 6 del D.L.Lgt. n. 98 del 1946) con la legge 5 gennaio 1953, n.32.

Massima n. 6831

Non e' sindacabile in sede di legittimita' costituzionale, rientrando nella discrezionalita' del legislatore, la previsione di uguali sanzioni penali per fattispecie diverse e di diversa rilevanza sociale (nella specie: impedire od ostacolare la libera circolazione; deporre o abbandonare congegni ed altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria, ecc.), purche' non risulti leso, sotto l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, il limite della ragionevolezza. Ugualmente legittima deve ritenersi la previsione legislativa secondo la quale si demanda al giudice di identificare i comportamenti lesivi dell'interesse alla libera circolazione (c.d. reati a forma libera), quando per l'individuazione del fatto costituente reato si deve ricorrere a concetti generalmente diffusi e compresi dalla collettivita'. La questione di legittimita' cost. dell'art. 1 d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma; 25, primo e secondo comma, Cost., non e', pertanto, fondata.

Massima n. 6832

Il fatto che il legislatore non abbia considerato come attenuante del reato di ostacolo o di impedimento alla libera circolazione l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero non e' censurabile in sede di legittimita' costituzionale, in quanto tale diritto, al pari di ogni altro, trova il proprio limite nei diritti concorrenti (liberta' di circolazione) ed, in generale, nell'esigenza di tutelare interessi a loro volta protetti dalla Costituzione. La valutazione del contemperamento di tali interessi rientra nell'insindacabile discrezionalita' del legislatore (v. sent. n.114/1970). La questione, sollevata al riguardo, nei confronti del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione) in riferimento all'art. 21 Cost. non e', pertanto, fondata. - S. nn. 1/1956, 120/1957, 121/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 303, primo comma, e 304 bis del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, proposta in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del 1972 elencata in epigrafe;

2) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 394 del codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, proposta, in riferimento alla disposizione transitoria XV della Costituzione, con la predetta ordinanza n. 97 del 1972;

c) la questione di legittimità costituzionale della legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n 66, proposta, in riferimento alla disposizione transitoria XV della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del 1972, di cui sopra;

d) le questioni di legittimità costituzionale dell'intero art. l nonché, in particolare, della normativa di cui ai commi primo e terzo del detto articolo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, proposte, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 25, primo e secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 97 e 336 del 1972 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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