Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1971
Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1971
- Data di deposito
- 5 aprile 1971
- Data di decisione
- 25 marzo 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:74
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 391 del 20 marzo 1968
- art. 51, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- legge n. 686 del 3 aprile 1926
- art. 48, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 2, regio decreto n. 2119 del 24 settembre 1923
- art. 30, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 3, legge n. 391 del 20 marzo 1968
- legge n. 686 del 3 aprile 1962
- art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 5531
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' vi sono momenti diversi che segnano la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e giudiziaria. Nella prima fase, che consta di un procedimento complesso che termina con l'emanazione del decreto di espropriazione da parte del prefetto, l'intervento svolto dall'autorita' giudiziaria - chiamata ad ordinare il deposito dell'indennita' di esproprio nella Cassa depositi e prestiti o a disporre il pagamento diretto dell'indennita' stessa ai sensi rispettivamente delle leggi 20 marzo 1968, n. 391 e 3 aprile 1926, n. 686 - non ha una propria autonomia, ne' si manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di quel complesso procedimento il cui atto finale e' costituito dal decreto di esproprio. Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura dell'attivita' che e' chiamato a svolgere allorche', dopo l'emanazione del decreto di esproprio gli aventi diritto impugnano - ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - i risultati della stima istaurando cosi' un autonomo giudizio che presuppone l'esaurimento della fase amministrativa; in questa successiva fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potra' statuire su tutte le eventuali violazioni ed irregolarita' del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa.
Massima n. 5533
E' da escludere che presentino i caratteri della funzione giurisdizionale sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia il provvedimento formale (decreto) che e' tenuto ad emettere in seguito all'esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie dello Stato chiede l'autorizzazione - ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 - a depositare nella Cassa depositi e prestiti le somme offerte a titolo di indennita' per l'espropriazione di alcuni terreni la cui stima e' stata redatta dagli uffici tecnici della stessa Amministrazione, a norma dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, somme che non erano state accettate dagli espropriandi. Quando e' chiamato a ordinare il deposito delle indennita' determinate dall'Amministrazione e non accettate dagli espropriandi il giudice deve solo constatare che e' stata compilata la stima dei beni e che l'elenco degli espropriandi, con l'indicazione delle indennita' offerte, e' stato depositato e reso pubblico nei modi di legge; nessun controllo o sindacato puo' egli svolgere in tale sede in ordine alla validita' della stima e sui criteri seguiti per la determinazione dell'indennita'.
Massima n. 5534
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni del procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli proposta in riferimento agli artt. 70 a 76, 3 e 42 della Costituzione perche' nella sede in cui il tribunale di Locri l'ha sollevata - e cioe' in sede di emanazione del provvedimento di cui all'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 (ordine di deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennita' di espropriazione determinate dall'Amministrazione ferroviaria e non accettate dagli espropriandi) - sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia provvedimento formale (decreto) nel quale tale attivita' trova manifestazione non presentano i caratteri della funzione giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni al procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe dal tribunale di Locri in riferimento agli artt. 70 a 76,3 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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