Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1971

Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1971
Data di deposito
5 aprile 1971
Data di decisione
25 marzo 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:74

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 391 del 20 marzo 1968
  • art. 51, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • legge n. 686 del 3 aprile 1926
  • art. 48, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 2, regio decreto n. 2119 del 24 settembre 1923
  • art. 30, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 3, legge n. 391 del 20 marzo 1968
  • legge n. 686 del 3 aprile 1962
  • art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 5531

Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' vi sono momenti diversi che segnano la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e giudiziaria. Nella prima fase, che consta di un procedimento complesso che termina con l'emanazione del decreto di espropriazione da parte del prefetto, l'intervento svolto dall'autorita' giudiziaria - chiamata ad ordinare il deposito dell'indennita' di esproprio nella Cassa depositi e prestiti o a disporre il pagamento diretto dell'indennita' stessa ai sensi rispettivamente delle leggi 20 marzo 1968, n. 391 e 3 aprile 1926, n. 686 - non ha una propria autonomia, ne' si manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di quel complesso procedimento il cui atto finale e' costituito dal decreto di esproprio. Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura dell'attivita' che e' chiamato a svolgere allorche', dopo l'emanazione del decreto di esproprio gli aventi diritto impugnano - ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - i risultati della stima istaurando cosi' un autonomo giudizio che presuppone l'esaurimento della fase amministrativa; in questa successiva fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potra' statuire su tutte le eventuali violazioni ed irregolarita' del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa.

Massima n. 5533

E' da escludere che presentino i caratteri della funzione giurisdizionale sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia il provvedimento formale (decreto) che e' tenuto ad emettere in seguito all'esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie dello Stato chiede l'autorizzazione - ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 - a depositare nella Cassa depositi e prestiti le somme offerte a titolo di indennita' per l'espropriazione di alcuni terreni la cui stima e' stata redatta dagli uffici tecnici della stessa Amministrazione, a norma dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, somme che non erano state accettate dagli espropriandi. Quando e' chiamato a ordinare il deposito delle indennita' determinate dall'Amministrazione e non accettate dagli espropriandi il giudice deve solo constatare che e' stata compilata la stima dei beni e che l'elenco degli espropriandi, con l'indicazione delle indennita' offerte, e' stato depositato e reso pubblico nei modi di legge; nessun controllo o sindacato puo' egli svolgere in tale sede in ordine alla validita' della stima e sui criteri seguiti per la determinazione dell'indennita'.

Massima n. 5534

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni del procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli proposta in riferimento agli artt. 70 a 76, 3 e 42 della Costituzione perche' nella sede in cui il tribunale di Locri l'ha sollevata - e cioe' in sede di emanazione del provvedimento di cui all'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 (ordine di deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennita' di espropriazione determinate dall'Amministrazione ferroviaria e non accettate dagli espropriandi) - sia l'attivita' che il giudice e' chiamato a svolgere, sia provvedimento formale (decreto) nel quale tale attivita' trova manifestazione non presentano i caratteri della funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, recante semplificazioni al procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, e dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe dal tribunale di Locri in riferimento agli artt. 70 a 76,3 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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