Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1971

Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/1971
Data di deposito
8 luglio 1971
Data di decisione
5 luglio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:168

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5737

L'art. 650 c.p., che punisce l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragione di giustizia o di sicurezza o d'ordine pubblico e d'igiene, non contrasta con la riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che il principio di legalita' non e' violato "quando sia una legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge o un'altra legge, a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena" (sent. n. 26 del 1966 e 61 del 1969); nel caso dell'art. 650 c.p., la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi, spettando al giudice penale di indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato legittimamente emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente specificazazione" le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento.

Massima n. 5738

L'art. 650 c.p., non viola il principio di eguaglianza, pur comminando la medesima sanzione per l'inosservanza dei piu' diversi provvedimenti, giacche' oggetto del reato in esame sono il turbamento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, beni che rimangono sempre gli stessi in qualsiasi modo vengono offesi, mentre e' sempre uguale la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare ad un provvedimento legittimo.

Massima n. 5739

Non contrasta con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, l'art. 650 c.p., denunciato limitatamente all'inciso "o (per ragione) d'ordine pubblico". Invero la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diverrebbe illusoria ove fosse consentito esercitarli in modo da compromettere altri beni e diritti, pubblici e individuali, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione, fuori dell'ambito delle leggi e della civile regolamentazione. Ne' v'e' timore di possibili arbitri da parte dell'autorita' di valutare le esigenze di ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico costituzionale (cfr. sent. di questa Corte n. 19 del 1962), ove si consideri l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimita' del provvedimento non osservato, che e' esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Massa Marittima e di Chiusa d'Isarco;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata, limitatamente all'inciso "o d'ordine pubblico", dal pretore di Recanati con ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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