Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1970

Corte cost., sent. 16 luglio 1970, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1970
Data di deposito
16 luglio 1970
Data di decisione
2 luglio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 108, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 109, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 109, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 109, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 2, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948
  • decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948
  • art. 1, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948
  • art. 145, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 5214

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 41 e segg. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773) secondo cui non si puo' affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione all'autorita' locale di P.S.. La norma impugnata, che va letta in collegamento con la legge 16 giugno 1939, n. 1111, relativa alla disciplina degli affittacamere, si riferisce esclusivamente all'attivita' economica, professionalmente esercitata, della locazione di appartamenti ammobiliati, e pertanto va posta in relazione non gia' con la disciplina costituzionale della proprieta' privata, ma a quella della iniziativa economica privata: e poiche' questa, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, deve svolgersi, tra l'altro, in modo da non recare danno alla sicurezza, intesa come garanzia di un normale vivere civile in un ordine democratico, non possono considerarsi illegittime sotto questo profilo quelle norme che richiedono per l'esercizio di attivita' economiche licenze ed autorizzazioni, quando occorra, anche di polizia. Nel caso in esame, l'art. 108 e' diretto proprio a tutelare in via preventiva quella sicurezza del vivere civile che puo' essere compromessa - se il locatore non da' affidamento - la' dove si avvicendano persone di varia e diversa provenienza.

Massima n. 5215

Le norme di cui all'art. 109, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi di P.S., che vietano agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di documenti di identita', non contrastano con gli artt. 16, comma primo, e 17, comma secondo, della Costituzione: ed invero, da un lato l'art. 16 non tutela la segretezza dei movimenti dei cittadini ma la liberta' di circolazione e soggiorno, che non e' compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione; dall'altra, l'art. 17, che attiene alla liberta' di riunione, non puo' incidere sulla norma impugnata che si riferisce esclusivamente alle persone cui viene dato alloggio e non riguarda coloro che sostano in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimenti.

Massima n. 5216

E' costituzionalmente legittima, con riferimento agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 comma secondo e 41 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 109, comma terzo, del T.U. delle leggi di p.s., che prescrive l'obbligo, per chi da' alloggio per mercede, di annotare in appositi registri le generalita' delle persone alloggiate e di dare comunicazione di esse quotidianamente all'autorita' di p.s., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e di destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli artt. 16, 17 e 41, la Corte ha gia' ritenuta legittima la registrazione e la comunicazione di quei dati, nonche' la loro rilevazione mediante l'esibizione dei documenti di identita', predisposta precisamente a quei fini; per quanto poi concerne gli artt. 13 e 14, non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali, sia perche' la liberta' personale, anche se intesa come salvaguardia della dignita' della persona, non risulta limitata dalla norma impugnata; sia perche' il principio della inviolabilita' del domicilio non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge puo' imporre al cittadino. Infine, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 15, relativo alla liberta' e segretezza della corrispondenza, non puo' profilarsi alcuna illegittimita' costituzionale, perche' nessuna connessione vi e' tra queste disposizioni e l'obbligo di informazioni delle generalita' delle persone prescritto dalla norma impugnata.

Massima n. 5217

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente le sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: perche' tale questione e' stata proposta negli stessi termini in cui e' stata esaminata e decisa dalla Corte con la sentenza n. 104/1969. Sono altresi' infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 50 del 1948, con riferimento agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione ed in relazione agli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali debbono essere disattese per le stesse ragioni indicate dalla Corte nella citata sentenza n. 104/1969.

Massima n. 5218

Le norme di cui agli artt. 145 del T.U. delle leggi di p.s. e 2 del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50, che impongono a chiunque assume alle proprie dipendenze uno straniero, di comunicarne, entro le 24 ore, le generalita' all'autorita' locale di p.s., specificando il servizio cui e' adibito, non sono in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione (e con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) perche' la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarita' dei diritti di liberta' non esclude che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi differenze di fatto che il legislatore puo' apprezzare e regolare nella sua discrezionalita', la quale non trova altro limite se non nella razionalita' del suo apprezzamento. Ora, poiche' nel campo della assunzione al lavoro, esistono, tra cittadini e stranieri, differenze sostanziali, sia in ordine al sistema di avviamento al lavoro, sia in relazione all'interesse dello Stato di conoscere a quale scopo lo straniero entra nel nostro Paese, e' logico e razionale che all'autorita' di pubblica sicurezza, preposta alla vigilanza degli stranieri, per fini di controllo e di protezione, debba rivolgersi la denuncia di assunzione e di dimissione dal lavoro prevista dalle norme in esame.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 108, comma primo, 109, commi primo, secondo e terzo, e 145 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nonché degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,3,10,13,14, 15, 16, comma primo, 17, comma secondo, 41 e 42 della Costituzione, e in relazione agli artt. 8,14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848

Dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione relativa allo stesso decreto n. 50 del 1948 proposta in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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