Art. 208 — Disposizioni finanziarie (articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.