Art. 202 — Misure cautelari (articolo 11 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.

Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta e immediata efficacia nell'ordinamento interno.

La domanda di misure cautelari pu essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.

Gli uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.

Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.

Gli uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.

Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente titolo, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 199, comma 13, 200 e 201.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →