Art. 197 — Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.