Art. 197 — Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.

I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →