Art. 192 — Ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi: a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione; b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative; e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi; f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera e); c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi; d) a qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.