Art. 86 — Pene accessorie (articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.