Art. 80 — Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In deroga all'articolo 110 del codice penale: a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.