Art. 9 — Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere b) o c).
La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.