Art. 8 — Registrazione volontaria (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.