Art. 5 — Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella parte II.

Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 7