Art. 2 — Atti soggetti a registrazione (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nell'articolo 3, comma 1; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'articolo 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →