Art. 1 — Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.