Art. 181 — Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 195 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 1, commi 1, 3 e 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui al richiamato articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui al presente testo unico.

È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 195 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →