Art. 175 — Disposizioni per il personale imbarcato (articolo 2-undecies, comma 2, decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656)
I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.