Art. 177 — Società cooperative edilizie di abitazione (articolo 66, comma 6-bis e 6-ter, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e iscritti nell'albo delle società cooperative, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro: a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.