Art. 104 — Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).