Art. 104 — Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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