Art. 103 — Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'articolo 101.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 104