Art. 100 — Aziende, navi e aeromobili (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'articolo 97, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 106 a 108. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.

Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 115