Art. 100 — Aziende, navi e aeromobili (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'articolo 97, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 106 a 108. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.
Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).