Art. 95 — Attivo ereditario (articolo 9 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, a esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 88, 89, 97 e 98.

Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti alla tutela di cui all'articolo 98.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 104