Art. 94 — Base imponibile (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 99 a 104, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo 129, comma 3.

Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.

In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura.

Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 118