Art. 105 — Passività deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109.
La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.