Art. 316 — Attribuzione dell'imposta minima integrativa (articolo 16 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi dell'articolo 313, comma 1, dell'articolo 314, commi 1 e 4, dell'articolo 315, comma 1, corrisponde all'importo dell'imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334, per la sua quota di attribuzione come definita al comma 2.

La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa a un'impresa a bassa imposizione è pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione.

L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni in un'impresa a bassa imposizione detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali soggetti in base a principi contabili conformi utilizzati nel bilancio consolidato della controllante capogruppo se l'utile netto dell'impresa a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e: a) la controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»); b) la controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'impresa a bassa imposizione di modo che tutte le componenti positive e negative di reddito dell'impresa a bassa imposizione dovrebbero essere consolidate voce per voce con quelle della controllante nel bilancio consolidato ipotetico; c) tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo; d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dalla controllante fossero detenute da soggetti non appartenenti al gruppo.

Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla controllante ai sensi del comma 1, è dovuta dalla controllante ai sensi dell'articolo 313, comma 2, dell'articolo 314, commi 2 e 5, dell'articolo 315, comma 2: a) l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334 relativa a tale controllante; b) l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa a essa attribuita relativa a ogni impresa a bassa imposizione determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334 per la sua quota di attribuzione come definita nel comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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