Art. 319 — Applicazione dell'imposta minima suppletiva (articolo 19 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 321.

Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.

Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 360