Art. 315 — Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute (articolo 15 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta a una imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.