Art. 338 — Imprese partecipate in misura minoritaria (articolo 38 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Ai fini del presente articolo: a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento; b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria a eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa è detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria; c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la prima detiene una partecipazione di controllo; d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.

Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII del presente titolo, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.

Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 333, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione a un Paese.

L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII del presente titolo, avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.

Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 333, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione a un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo periodo del presente comma non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entità di investimento.

Le disposizioni dei commi 3 e 5 non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 337.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 326, commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza è una entità trasparente e dell'articolo 315 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non è considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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