Art. 339 — Regimi semplificati (articolo 39 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

In deroga a quanto previsto negli articoli da 333 a 338, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione a un determinato Paese è pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati.

Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati.

Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed è aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 334