Art. 340 — Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali (articolo 40 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Ai fini del presente articolo: a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale: 1) tutte o almeno il 90 per cento delle entità appartenenti a due o più differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o 2) una entità che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o 3) verifica l'unificazione di due o più entità in un solo gruppo multinazionale o nazionale; b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della quale le entità di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o più gruppi distinti che non sono più consolidati dalla medesima controllante capogruppo; c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale; d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o più gruppi beneficiari.
Se due o più gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'articolo 310 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, è verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi.
Se in un esercizio un'entità che non appartiene a un gruppo si fonde con un'altra entità appartenente o meno a un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi a esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'articolo 310 relativa a ciascun esercizio, è verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato.
Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o più gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi a esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione.
Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi a esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.
Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde in uno o più gruppi beneficiari neocostituiti: a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione è avvenuta, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 310 relativo a un gruppo beneficiario e a un gruppo scisso si considera verificato se è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 310, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata; b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 310, relativo a un gruppo beneficiario o a un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 310.