Art. 342 — Trasferimento di attività e passività (articolo 42 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Ai fini del presente articolo: a) «riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione o di trasferimento di attività e passività a condizione che: 1) il corrispettivo dell'operazione è costituito, in tutto o in via maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o da una entità a essa connessa, o, nel caso di una liquidazione, è annullata la partecipazione nell'entità liquidata. In assenza di corrispettivo, rientrano tra le operazioni di riorganizzazione i trasferimenti di attività e passività a fronte dei quali non vi è una emissione di partecipazioni in quanto tale emissione sarebbe priva di significato economico; 2) l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito imponibile della entità trasferente ai fini delle imposte del Paese in cui questa è localizzata; 3) il Paese di localizzazione della entità acquirente impone a quest'ultima di subentrare nella posizione della entità trasferente in ordine al valore degli elementi della attività e passività trasferite ai fini delle imposte rilevanti, tenendo conto dell'eventuale utile o perdita non qualificante; b) «utile o perdita non qualificante»: indica l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.
In caso di trasferimento di attività e passività: a) l'impresa trasferente include nel proprio reddito o perdita rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento; b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attività e passività ricevute determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo.
In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento.
In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina per l'entità trasferente l'emersione di un utile o perdita non qualificante: a) l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante; b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo alla entità trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante.
Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa è tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui è localizzata, il valore delle sue attività e passività al corrispondente fair value, essa può: a) includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività: 1) pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il fair value dell'attività o passività immediatamente dopo la data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale «evento attivatore» e il valore contabile delle attività o passività immediatamente prima dell'evento attivatore; e 2) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorta in relazione all'evento attivatore; b) avvalersi del fair value delle attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore; c) può, a sua discrezione, far concorrere integralmente il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui al comma 5, lettera c), un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi del medesimo comma 5, lettera a), che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.