Art. 343 — Entità a controllo congiunto (articolo 43 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entità a controllo congiunto o in una entità sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entità, l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita secondo gli articoli da 313 a 317.
Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII del presente titolo, relativa a ogni entità a controllo congiunto è effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entità a controllo congiunto e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entità a controllo congiunto come la controllante capogruppo.
L'imposizione integrativa dovuta con riferimento a una entità a controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto è ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile a ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entità a controllo congiunto o a ogni entità appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento a una entità a controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 321, comma 2.