Art. 317 — Scomputo dell'imposta minima integrativa (articolo 17 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l'esercizio, è soggetta a un'imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 313, 314 e 315 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante intermedia.

Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l'esercizio, è soggetta a un'imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 313, 314 e 315 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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