Art. 314 — Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie (articolo 14 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.

Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio: a) la controllante capogruppo è soggetta a una imposta minima integrativa equivalente; b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed è soggetta a una imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente.

Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione.

Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia è soggetta a una imposta minima integrativa, o a un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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