Art. 337 — Esclusione de minimis (articolo 37 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
In deroga agli articoli 333, 334, 335, 336 e 338, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 352, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in un Paese è pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese è una perdita o è un reddito inferiore a 1 milione di euro.
I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese.
I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del capo III del presente titolo.
Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 333, comma 3.
L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non è applicabile alle imprese apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entità non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.