Art. 352 — Opzioni (articolo 52 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323, commi 3, 7, 13 e 15, 349 e 350 sono valide per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione è effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca è effettuata.

Le opzioni di cui agli articoli 323, comma 9, 328, comma 6, 329, comma 1, lettera b), 332, commi 2 e 3, 335, comma 2, 337, comma 1 e 240, comma 2, hanno validità per un esercizio. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio.

Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 329, comma 1, lettera b), 332, comma 2, 335, comma 2, 337, comma 1 e 347, comma 2 e articoli 349 e 350 sono comunicate all'autorità fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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